Sospensione dell’asilo, Bruxelles ci pensa ma Lussemburgo dice no

All’alba del 30 luglio decine di migliaia di persone hanno attraversato il confine tra Marocco e Ceuta, l’exclave spagnola sulla costa africana. Molte sono arrivate a nuoto, e più di sessanta sono morte. Da allora a Bruxelles si parla apertamente di sospensione dell’asilo, cioè di chiudere per un tempo limitato le frontiere e congelare le domande di protezione nei momenti di crisi. Il 16 ottobre sedici capi di governo europei, Italia compresa, hanno sostenuto l’idea durante una colazione prima del Consiglio europeo. A Lussemburgo, però, la strada appare stretta. Lì siede la Corte di giustizia dell’Unione europea, che il 1° ottobre ha ribadito un principio chiaro: il diritto Ue non permette di bloccare in modo automatico e generalizzato l’esame delle domande d’asilo.

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Ceuta e il meccanismo di emergenza di von der Leyen

A metà settembre, nel discorso sullo Stato dell’Unione, Ursula von der Leyen ha detto che “Ceuta è Europa” e ha annunciato uno strumento nuovo per le emergenze migratorie. Poi, alla vigilia del vertice, la presidente della Commissione ha scritto ai 27 leader. La lettera contiene un piano in cinque punti: prevenire le partenze, rafforzare le frontiere esterne, creare sistemi di allerta precoce, colpire i trafficanti e rendere più efficaci i rimpatri.

Il cuore politico, però, è il cosiddetto meccanismo di emergenza. In caso di arrivi improvvisi o di massa, gli Stati potrebbero derogare alle procedure ordinarie di asilo e di rimpatrio. Secondo la Commissione, questa flessibilità sarebbe “limitata nel tempo e rigorosamente definita”. Una proposta formale potrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

Al vertice, intanto, non è nato alcun accordo. Il presidente del Consiglio europeo, António Costa, ha ricordato che gli ingressi irregolari sono ai livelli più bassi dal 2021. Così il dossier tornerà sul tavolo nei prossimi summit, come riporta Eunews.

Cosa ha deciso la Corte di giustizia UE

La causa C-249/25, detta Jilin, nasce nei Paesi Bassi. Nel marzo 2022 un cittadino cinese di etnia uigura arriva con la moglie ucraina e il figlio, e chiede asilo. Le autorità olandesi gli concedono la protezione temporanea, cioè il regime speciale attivato per chi fugge dalla guerra in Ucraina. Poi però “parcheggiano” la sua domanda d’asilo fino alla scadenza di quella protezione.

La terza sezione della Corte ha detto no. Le due tutele sono indipendenti e possono procedere in parallelo. Inoltre i termini fissati dalla direttiva procedure (2013/32/UE) valgono anche per chi gode già della protezione temporanea. Perciò uno Stato non può sospendere in automatico, e per tutti, l’esame delle domande.

La sentenza lascia però una valvola. In casi eccezionali, davanti a un numero enorme di richieste in poco tempo, le autorità possono rinviare l’esame di alcune pratiche, anche oltre i termini. Devono però dimostrare un’impossibilità oggettiva di rispettarli, e il controllo spetta al giudice nazionale. In sintesi, un ritardo motivato è possibile, un congelamento generale no.

Perché la sospensione dell’asilo è così difficile

Il diritto d’asilo non è una concessione politica. Lo garantisce l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. L’articolo 19, poi, vieta di respingere una persona verso un Paese dove rischia la pena di morte, la tortura o trattamenti inumani. È il principio di non-refoulement, cioè di non respingimento, cardine anche della Convenzione di Ginevra del 1951.

Anche la giurisprudenza va nella stessa direzione da anni. Nel 2020 la Corte ha condannato l’Ungheria, che aveva reso quasi impossibile chiedere asilo alla frontiera. Nel 2023, nella causa C-72/22 PPU, ha bocciato la legge lituana che negava l’accesso alla procedura durante lo stato di emergenza al confine con la Bielorussia. In quell’occasione ha chiarito che nemmeno l’ordine pubblico giustifica una chiusura del genere.

Del resto, gli strumenti per le crisi esistono già. Il Patto su migrazione e asilo, applicabile dal 12 giugno 2026, comprende un regolamento sulle situazioni di crisi e di forza maggiore (Ue 2024/1359). Permette deroghe precise, come tempi più lunghi per registrare le domande e procedure di frontiera estese. Non permette però di sospendere il diritto in sé. Allo stesso modo l’articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell’Ue consente al Consiglio “misure temporanee” in caso di afflusso improvviso, ma sempre nel rispetto della Carta.

L’Italia in prima fila, ma la partita è giuridica

Roma è tra i governi più convinti. Giorgia Meloni ha indicato Ceuta come esempio di emergenza e ha chiesto una revisione mirata delle regole sul trattenimento nelle procedure di frontiera. Intanto l’Italia ha recepito il Patto con il decreto-legge 100/2026. Dopo la crisi ha anche reintrodotto i controlli per chi arriva dalla Spagna.

Alcuni Stati, del resto, hanno già sperimentato strette simili. La Finlandia e la Polonia hanno approvato leggi che limitano le domande d’asilo ai confini con Russia e Bielorussia, invocando la “strumentalizzazione” dei migranti da parte di governi ostili. Queste norme potrebbero presto finire davanti ai giudici europei.

La vera questione, quindi, è come verrà scritto il nuovo meccanismo. Se sarà limitato, motivato e sotto il controllo di un giudice, potrebbe reggere. Se invece diventasse uno stop generalizzato, rischierebbe di cadere alla prima causa. La sentenza Jilin indica già il confine: Bruxelles può rallentare la fila, ma Lussemburgo per ora non le permette di chiudere la porta.

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