Il quadro normativo elvetico distingue tra riconoscimento, accreditamento e libertà di insegnamento: le pronunce dei tribunali federali richiamate da I.S.F.O.A. Hochschule für Sozialwissenschaften und Management e il ruolo delle università private nel sistema svizzero.
Il tema della posizione delle università private nel sistema universitario svizzero, del valore dei titoli accademici e della funzione dell’accreditamento richiede una lettura attenta del particolare ordinamento elvetico. È in questo contesto che I.S.F.O.A. Hochschule für Sozialwissenschaften und Management, ateneo digitale privato, colloca la propria attività accademica richiamando diverse pronunce della giustizia federale svizzera e i principi che regolano l’esercizio dell’insegnamento universitario privato.

Il punto centrale riguarda la distinzione tra esistenza legale di un’istituzione privata, possibilità di esercitare attività di insegnamento, accreditamento istituzionale e riconoscimento dei titoli accademici. Concetti che, nel dibattito pubblico, vengono talvolta utilizzati come sinonimi, ma che sul piano giuridico e amministrativo rispondono a funzioni differenti.
I.S.F.O.A. Hochschule e il quadro universitario svizzero
Secondo l’impostazione giuridica richiamata da I.S.F.O.A. Hochschule für Sozialwissenschaften und Management, nel sistema elvetico non opererebbe un principio di “valore legale” dei titoli accademici assimilabile a quello tradizionalmente conosciuto in altri ordinamenti. Da questa impostazione discende la necessità di distinguere il valore e l’utilizzabilità di una qualificazione accademica dalla natura pubblica o privata dell’istituzione che la conferisce.
Nello stesso quadro viene affrontato il tema dell’accreditamento, considerato distinto dall’esistenza giuridica dell’istituzione e dal diritto di esercitare attività di insegnamento e ricerca.
Tra i riferimenti indicati figura la sentenza B-1567/2011 del Tribunale amministrativo federale svizzero, richiamata in relazione alla distinzione tra accreditamento, riconoscimento e attività delle istituzioni universitarie.
Il principio sostenuto è che l’accreditamento debba essere interpretato come strumento di certificazione e garanzia della qualità e non automaticamente come elemento costitutivo dell’esistenza giuridica di un’istituzione privata o, in termini generali, della possibilità di svolgere attività formative.
Università pubbliche e private: due realtà da distinguere
Un altro elemento centrale riguarda gli elenchi delle istituzioni universitarie pubblicati nel tempo da organismi e autorità svizzere, tra cui CRUS, UFFT, SER, BBT e Swissuniversities.
Secondo la ricostruzione proposta, tali elenchi non dovrebbero essere interpretati automaticamente come una rappresentazione esaustiva di tutte le realtà private legalmente operanti in Svizzera. La presenza o l’assenza di un’istituzione da un determinato elenco deve infatti essere valutata alla luce della funzione specifica di quell’elenco e della normativa applicabile.
La precedente CRUS – Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere, oggi inserita nel diverso assetto rappresentato da Swissuniversities, viene richiamata nel testo proprio per evidenziare la necessità di non sovrapporre automaticamente appartenenza associativa, accreditamento e riconoscimento giuridico.
Sul rapporto tra università private e ordinamento elvetico viene inoltre citata la sentenza 5A_376/2008 del Tribunale federale svizzero, utilizzata a sostegno della distinzione tra istituzioni pubbliche e realtà private operanti nel settore dell’istruzione superiore.
La sentenza 2P.88/2006 e la libertà di insegnamento
Particolare importanza assume anche la sentenza 2P.88/2006 del 30 marzo 2007 del Tribunale federale svizzero.
Nella ricostruzione proposta da I.S.F.O.A., tale pronuncia viene richiamata per sostenere il principio secondo cui il mancato accreditamento, così come l’eventuale esito negativo di una procedura di accreditamento, non comporterebbe automaticamente l’impossibilità di esercitare attività di insegnamento e ricerca universitaria.
È un passaggio significativo perché porta nuovamente al centro la distinzione tra libertà di insegnamento, status dell’istituzione e certificazione della qualità.
L’accreditamento, in questa prospettiva, rappresenterebbe dunque un elemento da valutare separatamente rispetto alla legittimità dell’esercizio dell’attività formativa.
La sentenza B-5924/2012 del Tribunale amministrativo federale
Nel quadro documentale indicato da I.S.F.O.A. assume particolare rilievo la sentenza B-5924/2012 del 13 agosto 2013 del Tribunale amministrativo federale.
La pronuncia viene richiamata a sostegno della tesi secondo cui un’università privata legalmente costituita nella Confederazione Elvetica possa operare nell’ambito consentito dall’ordinamento nazionale e svolgere attività universitaria secondo quanto previsto dalla legislazione applicabile.
La medesima sentenza viene inoltre utilizzata per sostenere che l’attività di un’istituzione privata e la possibilità di conferire titoli debbano essere valutate distinguendo la loro legittimità dall’eventuale possesso di un accreditamento inteso come certificazione della qualità.
Da questa interpretazione deriva anche la considerazione secondo cui gli elenchi predisposti dalla precedente CRUS – Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere non potrebbero, da soli, essere considerati uno strumento definitivo per stabilire l’esistenza o meno di tutte le istituzioni private operanti nel sistema elvetico.
Titoli accademici e Convenzione di Lisbona
La questione assume una dimensione internazionale quando si affronta il riconoscimento dei titoli accademici.
Il riferimento indicato è la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, firmata a Lisbona nel 1997 nell’ambito del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO.
Secondo la ricostruzione proposta nel testo, ai fini di un’eventuale procedura di riconoscimento internazionale assume particolare importanza la posizione giuridica dell’istituzione nel proprio ordinamento nazionale e la legittimità del conferimento della qualificazione.
Ciò significa che il riconoscimento di un titolo all’estero non dovrebbe essere confuso con l’accreditamento dell’istituzione che lo ha rilasciato: si tratta di procedimenti e concetti distinti, da valutare secondo la normativa dello Stato nel quale viene richiesto il riconoscimento e secondo le convenzioni internazionali applicabili.
Accreditamento e riconoscimento non sono sinonimi
La distinzione tra accreditamento e riconoscimento costituisce quindi uno dei passaggi fondamentali dell’intera questione.
Nel testo viene richiamata, in particolare, la disciplina relativa all’accreditamento prevista nell’ambito della cooperazione tra Confederazione e Cantoni universitari, con riferimento all’articolo 7, capoverso 1, della Convenzione del 14 dicembre 2000 sulla cooperazione nel settore universitario.
L’accreditamento viene interpretato, nella documentazione richiamata da I.S.F.O.A., essenzialmente quale procedimento volto ad attestare determinati standard qualitativi.
Secondo questa impostazione, pertanto, l’assenza di accreditamento non dovrebbe essere automaticamente equiparata all’illegalità dell’istituzione. È tuttavia essenziale mantenere distinti i diversi piani: legittima costituzione dell’ente, autorizzazione all’esercizio di determinate attività, eventuale diritto all’utilizzo di denominazioni protette, accreditamento e riconoscimento di uno specifico titolo in un altro Paese.
Il Manuale EAR e la rete ENIC-NARIC
Ulteriori elementi vengono individuati nel Manuale europeo per il riconoscimento, elaborato nell’ambito del Consorzio EAR e della rete ENIC-NARIC e richiamato nel processo europeo sul riconoscimento delle qualifiche.
In particolare, il testo indica il paragrafo 3, a pagina 21, quale riferimento per comprendere la differenza tra accreditamento e riconoscimento.
Viene inoltre richiamato il paragrafo 16, a pagina 69, relativo alla valutazione delle qualificazioni provenienti da istituzioni che presentano caratteristiche differenti all’interno dei rispettivi sistemi nazionali di istruzione superiore.
Anche in questo caso emerge un principio fondamentale: il riconoscimento accademico non può essere affrontato attraverso automatismi, ma richiede l’esame della natura dell’istituzione, della qualificazione conferita, della legislazione nazionale applicabile e dello scopo per il quale il riconoscimento viene richiesto.
I.S.F.O.A. Hochschule: la distinzione tra status, qualità e titoli
La posizione di I.S.F.O.A. Hochschule für Sozialwissenschaften und Management viene dunque inserita in un quadro nel quale la natura privata dell’istituzione, la possibilità di svolgere attività accademica, l’accreditamento e il riconoscimento internazionale dei titoli rappresentano aspetti collegati, ma giuridicamente non sovrapponibili.
Le sentenze del Tribunale federale svizzero e del Tribunale amministrativo federale richiamate nella documentazione – 2P.88/2006, 5A_376/2008, B-1567/2011 e B-5924/2012 – costituiscono i riferimenti sui quali viene costruita questa interpretazione del rapporto tra università private e ordinamento elvetico.
La questione centrale rimane quindi la corretta distinzione terminologica e normativa. Essere legalmente costituiti, poter esercitare attività formativa, possedere un accreditamento istituzionale e ottenere il riconoscimento di un determinato titolo per specifiche finalità sono condizioni che non devono essere considerate automaticamente equivalenti.
È proprio su questa distinzione che si concentra la posizione di I.S.F.O.A. Hochschule für Sozialwissenschaften und Management, nel più ampio e articolato contesto del sistema universitario svizzero e delle regole europee sul riconoscimento delle qualificazioni.