Il 9 settembre 2026 è stata presentata la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti pubblici e sulle concessioni. Il testo punta ad abrogare le tre direttive del 2014 che oggi regolano concessioni, appalti “classici” e settori speciali, sostituendole con un unico regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
La novità non è solo tecnica. Il passaggio dalla direttiva al regolamento significa che, una volta approvato e concluso il periodo transitorio, le norme sopra soglia europea non dovranno più essere recepite dai singoli ordinamenti nazionali: si applicheranno in modo uniforme in tutta l’Unione. Per l’Italia, questo potrebbe comportare una revisione profonda del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 36/2023.

La base giuridica scelta è l’articolo 114 del TFUE, dedicato all’armonizzazione del mercato interno. L’obiettivo è duplice: superare la frammentazione prodotta da recepimenti nazionali differenti e dotare l’Unione di uno strumento comune per regolare anche l’accesso agli appalti da parte degli operatori dei Paesi terzi.
Gli appalti pubblici valgono circa il 15% del PIL dell’Unione. Negli ultimi anni la Corte dei conti europea ha segnalato una riduzione della concorrenza, una partecipazione ancora limitata delle PMI e degli operatori transfrontalieri, oltre al crescente ricorso a gare con una sola offerta. Anche i rapporti Draghi e Letta hanno indicato il procurement pubblico come leva strategica per competitività, autonomia industriale, transizione verde e digitale. Secondo la Commissione, la riforma potrebbe generare risparmi ricorrenti stimati in circa 1 miliardo di euro l’anno per le imprese e 220 milioni per le stazioni appaltanti, grazie soprattutto a digitalizzazione e semplificazione.
Procedure più semplici e spazio all’innovazione
Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda le procedure di aggiudicazione. L’attuale ventaglio previsto dalle direttive del 2014 verrebbe ridotto a due procedure principali: la procedura aperta e la procedura dinamica, affiancate da una procedura specifica per l’innovazione.
La procedura aperta resterebbe lo strumento più familiare, con la possibilità per gli operatori di presentare subito le offerte. La procedura dinamica, invece, rimarrebbe aperta per tutta la durata e consentirebbe agli operatori di aderire in qualsiasi momento, creando una sorta di parco fornitori dal quale le amministrazioni potrebbero attingere più rapidamente.
La procedura di innovazione sarebbe destinata alle sfide che il mercato non riesce ancora a soddisfare con soluzioni esistenti. Si svilupperebbe in più fasi — dalla consultazione alla sperimentazione — fino all’eventuale acquisto della soluzione dal fornitore selezionato.
Le consultazioni preliminari di mercato verrebbero inoltre incoraggiate come prassi ordinaria nella fase preparatoria delle gare.
Qualità, digitale e trasparenza al centro
Il principio guida della proposta è il “best quality for public money”, cioè il miglior rapporto qualità-prezzo nell’uso delle risorse pubbliche. La qualità diventerebbe un elemento obbligatorio: i criteri qualitativi non potrebbero pesare meno del 30%, soglia che salirebbe al 50% nei contratti ad alta intensità di manodopera. Il solo prezzo più basso resterebbe possibile solo in casi limitati.
Si tratta di una stretta significativa rispetto all’impostazione del Codice italiano, che già valorizza l’offerta economicamente più vantaggiosa ma lascia maggiori margini di scelta alle stazioni appaltanti.

Sul fronte della semplificazione, la proposta prevede un servizio elettronico europeo di verifica dell’idoneità degli operatori economici. Il sistema genererebbe un profilo digitale dell’impresa, alimentato da banche dati nazionali e verifiche automatizzate su requisiti fiscali, contributivi, giudiziari e concorsuali, riducendo l’obbligo di ripresentare documenti a ogni gara. Il sistema riprenderebbe la logica del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico e del DGUE, ma la porterebbe a livello europeo come mezzo ordinario di prova. Anche la trasparenza verrebbe riorganizzata. Sei sintesi pubbliche standardizzate seguirebbero l’intero ciclo del contratto: consultazione, gara, risultato, contratto, modifica e completamento. I dati confluirebbero negli spazi nazionali degli appalti pubblici e poi nello spazio dati europeo, anche a supporto degli strumenti antifrode.
Sicurezza economica, subappalto e sostenibilità
Un capitolo nuovo riguarda la sicurezza economica e la preferenza europea. La proposta distingue tra operatori e beni coperti da accordi internazionali e soggetti non coperti, recependo gli orientamenti della Corte di Giustizia. I committenti potrebbero quindi escludere alcune offerte o attribuire preferenze a beni e operatori europei o di Paesi partner, soprattutto nei settori strategici.
Più rigorosa anche la disciplina delle esclusioni: per le condanne definitive relative a reati gravi non sarebbe ammesso il self-cleaning, che resterebbe possibile solo per alcune cause facoltative legate all’affidabilità professionale. Sul subappalto, la proposta conferma il divieto di subappalto integrale e rafforza la trasparenza sull’intera catena dei subappaltatori.
Per i lavori di importo pari o superiore a 25 milioni di euro diventerebbe obbligatorio l’uso del Building Information Modelling. La proposta rafforza inoltre criteri sociali e ambientali: accessibilità per le persone con disabilità, parità di genere, condizioni di lavoro dignitose, contrattazione collettiva, economia circolare ed efficienza energetica.
Concessioni e impatto sul Codice italiano
Le concessioni entrerebbero nello stesso testo, superando l’attuale disciplina separata. Resterebbe centrale il trasferimento al concessionario di un rischio operativo reale, con regole più puntuali sulla valutazione dei rischi, sulla durata commisurata agli investimenti e sulla pubblicità delle modifiche più rilevanti.
Per chi opera oggi con il D.Lgs. 36/2023, i cambiamenti sarebbero rilevanti: le procedure si ridurrebbero, la qualità diventerebbe parametro minimo obbligatorio, il sottosoglia resterebbe nazionale e l’infrastruttura digitale italiana dovrebbe integrarsi con il nuovo ecosistema europeo dei dati sugli appalti.
Tempi e prospettive
La riforma è ancora una proposta e dovrà seguire l’iter legislativo ordinario dell’Unione, con il coinvolgimento di Parlamento europeo e Consiglio. Una volta approvato, il regolamento entrerebbe in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, ma la sua applicazione sarebbe differita di due anni per consentire agli Stati membri di adeguare piattaforme e strutture amministrative.
Per l’Italia, la prospettiva è quella di un nuovo passaggio di sistema. Il Codice dei contratti pubblici del 2023, nato da una riforma recente, potrebbe essere chiamato a un adattamento profondo: non più un semplice recepimento nazionale, ma l’allineamento a un quadro normativo scritto direttamente a livello europeo.
Resta tuttavia aperta la questione centrale relativa all’impatto che il nuovo regolamento europeo potrà esercitare sull’ordinamento nazionale. Tale valutazione non può essere circoscritta alle sole disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, poiché il sistema italiano dei contratti pubblici si caratterizza per la presenza di un articolato corpus normativo composto da disposizioni legislative, regolamentari e settoriali strettamente interconnesse. Ne consegue che gli effetti della nuova disciplina europea dovranno necessariamente essere analizzati con riferimento all’intero ecosistema normativo che governa il procurement pubblico.
In tale prospettiva, l’eventuale necessità di adeguamento del Codice dei contratti pubblici potrebbe rappresentare un’occasione non più rinviabile per una revisione strutturale dei processi di selezione degli operatori economici, orientata ai principi di semplificazione, proporzionalità e risultato. In particolare, appare opportuno interrogarsi sulla perdurante sostenibilità di un modello che continua a fondare gran parte delle verifiche preliminari su un complesso apparato dichiarativo e documentale, la cui gestione genera rilevanti oneri amministrativi sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici.
L’esperienza applicativa dimostra come la conformità formale delle dichiarazioni richieste dalla normativa non sempre consenta di accertare efficacemente l’effettiva capacità organizzativa, tecnica e gestionale dell’operatore. L’eccessiva attenzione agli adempimenti documentali rischia, infatti, di spostare il baricentro della valutazione dalla sostanza alla forma, con il conseguente affievolimento dell’obiettivo primario perseguito dall’evidenza pubblica: individuare il soggetto maggiormente idoneo all’esecuzione della prestazione contrattuale.
In questo contesto, il nuovo quadro europeo potrebbe costituire l’occasione per promuovere un’evoluzione del sistema verso modelli maggiormente basati sulla verifica sostanziale delle competenze, dell’affidabilità e delle capacità operative degli operatori economici, riducendo la proliferazione di adempimenti ridondanti e sovrapposti.
Una simile impostazione potrà certamente suscitare osservazioni critiche e resistenze interpretative. Tuttavia, la competitività del sistema economico e l’efficienza dell’azione amministrativa richiedono oggi un quadro regolatorio caratterizzato da chiarezza, certezza del diritto e coerenza normativa. La semplificazione amministrativa non deve essere intesa come una riduzione delle garanzie, bensì come uno strumento di migliore regolazione, finalizzato a rendere più efficaci, tempestive e trasparenti le procedure di affidamento, nel pieno rispetto dei principi europei di concorrenza, parità di trattamento e buona amministrazione.
In definitiva, la vera sfida non sarà soltanto quella di recepire o coordinare le future innovazioni europee con il D.Lgs. n. 36/2023, ma di cogliere tale passaggio come occasione per superare definitivamente la stratificazione normativa e burocratica che da anni caratterizza il settore dei contratti pubblici. Un ordinamento moderno non è quello che richiede più documenti, ma quello che è in grado di assumere decisioni corrette, rapide e verificabili attraverso regole semplici, coerenti ed effettivamente orientate al risultato.