Titoli esteri, il TAR apre alla valutazione sostanziale

Titoli riconoscibili in Europa anche senza automatismi legati alla classificazione formale: la sentenza TAR Lazio 22359/2025 rafforza il principio della valutazione concreta.

Il riconoscimento dei titoli esteri in Europa non può essere deciso esclusivamente sulla base di un’etichetta formale. Percorso seguito, conoscenze maturate, competenze acquisite ed eventuali misure compensative entrano nel cuore della valutazione. È questo uno degli aspetti più rilevanti che emerge dalla sentenza n. 22359/2025 del TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, depositata il 10 dicembre 2025, relativa a un percorso di formazione per il sostegno conseguito in Spagna.

Una pronuncia che merita attenzione, ma che deve essere letta con precisione: il TAR non ha stabilito un riconoscimento automatico e generalizzato di qualsiasi titolo rilasciato da università o istituzioni non accreditate. Ha invece censurato, nel caso esaminato, un diniego fondato in misura ritenuta non adeguata sulla distinzione formale tra titoli spagnoli “ufficiali” e “propri”, imponendo all’Amministrazione un riesame sostanziale della formazione e dell’esperienza dell’interessata.

È una distinzione essenziale perché consente di collocare correttamente la decisione nel più ampio quadro europeo, nel quale opera la Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, principale strumento giuridico internazionale in materia di riconoscimento delle qualifiche relative all’istruzione superiore nella Regione europea.

Titoli riconoscibili in Europa: cosa dice il TAR Lazio

La sentenza n. 22359/2025 nasce dal ricorso contro il rigetto di un’istanza finalizzata al riconoscimento, in Italia, di una formazione conseguita in Spagna per l’attività di sostegno scolastico.

Il percorso in questione era stato ricondotto dalle autorità spagnole alla categoria dei cosiddetti “títulos propios”, titoli non ufficiali dell’ordinamento spagnolo. Proprio questa caratteristica aveva assunto un peso significativo nel procedimento amministrativo italiano.

Il TAR Lazio ha però affermato un principio più articolato: la differenza tra “titoli ufficiali” e “titoli propri” non può costituire, da sola, un ostacolo insuperabile all’esame dell’eventuale equivalenza della formazione.

La sentenza stabilisce infatti che il Ministero deve valutare concretamente, attraverso un’appropriata istruttoria, se il percorso seguito all’estero presenti contenuti corrispondenti a quelli richiesti in Italia, fatta salva la possibilità di individuare specifiche e proporzionate misure compensative quando necessarie.

Il Tribunale richiama, tra l’altro, i principi elaborati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle pronunce nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022 e la disciplina europea sulle qualifiche professionali.

Il punto centrale è dunque il passaggio da una lettura prevalentemente formale a una valutazione effettiva del percorso.

Conoscenze e competenze al centro della valutazione

Il TAR è particolarmente chiaro quando richiama la necessità di prendere in considerazione l’intero patrimonio di competenze, conoscenze e capacità acquisite.

Nel caso affrontato, i giudici hanno ritenuto non sufficientemente motivata la conclusione secondo cui le differenze tra il percorso italiano e quello spagnolo sarebbero state “incolmabili”. Il Ministero, secondo il Collegio, avrebbe dovuto spiegare anche perché eventuali misure compensative — comprendenti, in astratto, ulteriori ore di didattica, tirocinio o laboratorio — non fossero sufficienti a colmare le differenze riscontrate.

La decisione richiama in questo ambito l’articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE, inserendo la vicenda nella disciplina europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il dispositivo è altrettanto significativo: il TAR ha accolto il ricorso, annullato il provvedimento di diniego e disposto il riesame dell’istanza attraverso un’approfondita analisi della formazione e dell’esperienza professionale complessivamente maturata, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative.

Non si tratta, dunque, di un riconoscimento automatico del titolo, ma dell’affermazione del diritto a una valutazione sostanziale e adeguatamente motivata.

La Convenzione di Lisbona e la Legge 148/2002

Il tema si inserisce in un quadro normativo più ampio. La Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, adottata a Lisbona l’11 aprile 1997 sotto l’egida del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO, rappresenta il principale riferimento internazionale europeo in materia.

L’Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge 11 luglio 2002, n. 148, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.

L’articolo 1 della Legge n. 148/2002 autorizza la ratifica e dà piena esecuzione alla Convenzione. L’articolo 2 attribuisce invece alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli stranieri ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, della prosecuzione degli studi e del conseguimento di titoli universitari italiani, nell’ambito della loro autonomia e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali.

CIMEA sottolinea inoltre che con la ratifica della Convenzione è stato introdotto nell’ordinamento italiano il principio del “riconoscimento finalizzato”: la procedura da seguire e l’autorità competente dipendono cioè dallo scopo per il quale il riconoscimento viene richiesto.

Questo significa che non esiste una formula indistinta valida per qualsiasi utilizzo di un titolo estero: riconoscimento accademico, accesso a una professione regolamentata, partecipazione a procedure pubbliche e prosecuzione degli studi possono seguire regole e competenze differenti.

Il ruolo della rete ENIC-NARIC

Un ulteriore riferimento è rappresentato dalla rete ENIC-NARIC, che riunisce i centri nazionali competenti nell’informazione e nelle procedure relative al riconoscimento delle qualifiche.

Tra i documenti di riferimento della rete figura la Convenzione di Lisbona, insieme alle raccomandazioni e agli strumenti elaborati per favorire procedure trasparenti ed eque di valutazione delle qualifiche straniere.

Nel dibattito sul riconoscimento viene richiamato anche il Manuale ENIC-NARIC, edizione 2024, paragrafo 16, come riferimento interpretativo per le situazioni nelle quali occorre distinguere tra status dell’istituzione o del programma e valutazione della qualificazione. L’applicazione concreta resta tuttavia legata alla normativa dello Stato competente, allo scopo del riconoscimento e alle caratteristiche specifiche del titolo presentato.

Per questa ragione sarebbe improprio trasformare il principio in una regola secondo la quale qualsiasi titolo proveniente da un’istituzione non accreditata debba necessariamente essere riconosciuto. Il principio che emerge dal quadro europeo e, soprattutto, dalla sentenza del TAR è piuttosto quello della necessità di evitare automatismi quando la normativa applicabile impone una valutazione concreta delle competenze.

Il possibile riflesso sui titoli I.S.F.O.A.

In questo contesto viene posta anche la questione dei titoli rilasciati da I.S.F.O.A. – Hochschule für Sozialwissenschaften und Management.

Secondo la posizione sostenuta dall’istituzione, i propri titoli sono conferiti in conformità alla legislazione elvetica e da un soggetto operante nello spazio formativo terziario svizzero; da tale impostazione I.S.F.O.A. fa discendere la possibilità che essi siano sottoposti alle procedure di valutazione previste dalla Convenzione di Lisbona e dalle normative nazionali applicabili.

Il parallelismo con la sentenza sui “títulos propios” spagnoli deve però essere formulato sul piano dei principi valutativi, non come equivalenza giuridica automatica tra fattispecie differenti. La sentenza n. 22359/2025 riguarda infatti uno specifico percorso spagnolo di formazione sul sostegno e l’applicazione della normativa europea sulle qualifiche professionali; non contiene una pronuncia sui titoli I.S.F.O.A.

Ciò che può assumere interesse generale è invece il principio secondo cui, quando la disciplina applicabile lo consente, l’autorità chiamata a decidere deve considerare concretamente conoscenze, abilità e competenze, evitando di trasformare una classificazione formale nell’unico elemento determinante.

Nessun automatismo, ma una valutazione effettiva

La sentenza del TAR Lazio rappresenta quindi un passaggio significativo nel confronto sul riconoscimento delle qualifiche straniere, proprio perché distingue due concetti spesso sovrapposti: il diritto a ottenere il riconoscimento e il diritto a ottenere una valutazione corretta.

Il primo non è automatico. Il secondo, quando previsto dalla disciplina applicabile, impone invece un’istruttoria concreta, proporzionata e adeguatamente motivata.

La stessa Convenzione di Lisbona nasce con l’obiettivo di favorire la mobilità e il riconoscimento equo delle qualifiche tra i Paesi aderenti, nel rispetto delle differenze esistenti tra i rispettivi sistemi di istruzione superiore. L’Italia ne ha recepito i principi attraverso la Legge n. 148 dell’11 luglio 2002.

È su questo terreno che la questione dei titoli riconoscibili in Europa assume oggi un’importanza crescente. Non una cancellazione delle regole sull’accreditamento e sullo status delle istituzioni, né una patente di validità universale per qualsiasi qualificazione, ma l’affermazione di un metodo: esaminare ciò che una persona ha realmente studiato, verificare le competenze maturate, confrontarle con quelle richieste e, quando la legge lo permette, valutare misure compensative prima di arrivare a un diniego.

In un’Europa fondata anche sulla mobilità delle persone e delle conoscenze, la sfida è proprio questa: conservare il rigore necessario a tutelare la qualità dei titoli senza trasformare le differenze tra ordinamenti in barriere puramente formali.